Art. 29.
(Qualifica delle opere).

      1. Qualora vi siano incertezze in ordine alla qualifica delle opere, in ordine alla concessione degli aiuti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 21, o all'iscrizione nella lista delle opere di riferimento di cui all'articolo 25, il direttore generale dell'Agenzia chiede il parere della Commissione per il cinema e l'audiovisivo.